Art. 4.
(Referendum abrogativo di regolamenti  e provvedimenti amministrativi
                             regionali)

  Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo
di   regolamenti  regionali  e  di  provvedimenti  amministrativi  di
interesse  generale  della Regione, con le limitazioni e le modalita'
di cui all'articolo precedente.
  E'   escluso  il  referendum  abrogativo  per  norme  regolamentari
adottate  in  esecuzione  di  norme  legislative  e per provvedimenti
amministrativi   meramente   esecutivi   di   norme   legislative   o
regolamentari.