Art. 4. (Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali) Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalita' di cui all'articolo precedente. E' escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.