Art. 4. L'Ente puo' assumere partecipazioni in societa' per azioni, alienare le attivita' che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative. La vendita di partecipazioni azionarie e' soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.