Art. 4.

  L'Ente   puo'  assumere  partecipazioni  in  societa'  per  azioni,
alienare  le  attivita' che non ha interesse a conservare e procedere
al  riassetto  o  alla  riorganizzazione  per rami economici omogenei
delle  imprese  controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di
coordinarle con altre iniziative.
  La   vendita   di   partecipazioni   azionarie   e'  soggetta  alla
approvazione  dei  Ministri  per  le  finanze,  per  il  tesoro e per
l'industria    e    commercio   quando   riducano   la   preesistente
partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.