Art. 6. 
 
  L'Ente Nazionale Metano cessa  da  ogni  attivita'  sei  mesi  dopo
l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data  il  Consiglio
di amministrazione e' sciolto e le  funzioni  di  carattere  pubblico
all'ente demandate dalle leggi  vigenti,  nonche'  il  patrimonio,  i
diritti  e  le  obbligazioni  dell'Ente  medesimo,  sono   attribuiti
all'Ente Nazionale Idrocarburi.