Art. 6. L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e' sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.