Art. 8. L'Ente e' autorizzato ad emettere obbligazioni seconde le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata, la, garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri. Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario e degli enti locali.