Art. 8.

  L'Ente e' autorizzato ad emettere obbligazioni seconde le modalita'
approvate  di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e
per l'industria e il commercio.
  Alle  obbligazioni stesse puo' essere accordata, la, garanzia dello
Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei
Ministri  per  il  tesoro  e  per  le  finanze su conforme parere del
Consiglio dei Ministri.
  Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo e
sono  esenti  da  qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e
futuri a favore dell'Erario e degli enti locali.