Art. 2.

  L'apprendistato  e'  uno  speciale rapporto di lavoro, in forza del
quale  l'imprenditore  e'  obbligato  ad  impartire o a far impartire
nella  sua  impresa,  all'apprendista  assunto  alle  sue dipendenze,
l'insegnamento  necessario  perche'  possa  conseguire  la  capacita'
tecnica  per  diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera
nell'impresa medesima.