La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".