La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:



                               Art. 1.

  La  Cassa  di  previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali,  istituita  con  legge  6  marzo  1904,  n. 88, e la Cassa di
previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla
legge  11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale
denominato:
  "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".