Art. 3.

  Per il personale salariato non contemplato dall'art. 2, in servizio
alla  data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli
enti  indicati  negli  articoli  5,  6,  7,  20 e 21 dell'ordinamento
approvato  con  il  regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli
articoli  22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo della
iscrizione  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai  dipendenti degli enti
locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in
base  alle  preesistenti  norme  stabilite in materia per la Cassa di
previdenza  per  le  pensioni agli impiegati degli enti locali con il
citato  regio  decreto-legge  3  marzo  1938, n. 680, e le successive
modificazioni.
  L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato
dal  comma precedente che, alla data indicata nel comma stesso, abbia
superato   il  cinquantacinquesimo  anno  di  eta',  oppure  goda  di
retribuzione  annua  contributiva - da determinarsi nel modo indicato
ai  seguenti  articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo -
inferiore  a lire 90.000, nonche' per il predetto personale che abbia
prestato  servizio  per  il  quale,  pur essendovi stato l'obbligo di
iscrizione,  con  il  concorso  di  uno degli enti indicati nel primo
comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non
trovino pero' applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei
servizi  di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946,
n.  143,  e  agli  articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio
1952, n. 610.
  Per  il  personale  di  cui  al  precedente  comma,  qualora vi sia
l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la
facolta'  della  iscrizione  alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali.
  Gli    enti    contemplati   nel   primo   comma   sono   esonerati
dall'assicurazione  obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i
superstiti  nei  riguardi,  del  personale  per  il quale si effettua
l'iscrizione  obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per
le  pensioni  ai  dipendenti  degli enti locali in applicazione delle
norme contenute nei precedenti commi.