Art. 4.

  La  Sezione  autonoma  per  le  pensioni  agli  insegnanti,  di cui
all'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente
morale con la denominazione "Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo  e  di  scuole  elementari  parificate", rimanendo amministrata
dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.