Art. 4. La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente morale con la denominazione "Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate", rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.