Art. 5.

  Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data
da  cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla. Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni
agli  insegnanti  di  asilo  e di scuole elementari parificate non e'
obbligatoria   quando   la   retribuzione   annua   contributiva,  da
determinarsi  nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti
inferiore a lire 90.000.
  Nei  riguardi  del  personale  iscritto o con obbligo di iscrizione
alle  Casse  di  previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  e ai
salariati  degli  enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni
agli  insegnanti,  continuera'  ad  essere  effettuata  l'iscrizione,
rispettivamente,  alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali  e  alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso
di  retribuzione  annua  contributiva  di  importo  inferiore  a lire
90.000.
  Ai  fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto
la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente
la  retribuzione  annua  contributiva  in nessun caso si considerera'
come  inferiore  all'importo  della  retribuzione  o  dello stipendio
goduto  al  1  gennaio  1953  -  da  determinarsi  nel modo indicato,
rispettivamente,  all'art. 23 dell'ordinamento approvato con il regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 22 della legge 25 luglio
1941,  n.  934,  o  all'art.  8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 -
aumentato  del  30  per  cento  e  di  lire  150  mila. Qualora detta
retribuzione  o  stipendio al 1 gennaio 1953 risulti superiore a lire
2.000.000  e  sia  comprensiva  della  indennita'  di  carovita  o di
indennita'   analoga   e   di  eventuali  competenze  accessorie,  la
retribuzione  annua  contributiva  in  nessun caso si consirera' come
inferiore  a  tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10
per cento e di lire 30.000.