Art. 5. Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non e' obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000. Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuera' ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000. Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considerera' come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1 gennaio 1953 - da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'art. 23 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934, o all'art. 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 - aumentato del 30 per cento e di lire 150 mila. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1 gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva della indennita' di carovita o di indennita' analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si consirera' come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.