IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega  al  Governo  la
emanazione di norme generali e speciali  in  materia  di  prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le norme del presente decreto si applicano  a  tutte  le  attivita'
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi  equiparati
ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo  Stato,  dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici  e  dagli
Istituti di istruzione e di beneficenza.