IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  12  febbraio  1955,  n. 51, che delega al Governo
l'emanazione  di  norme generali e speciali in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Attivita' soggette

  La  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro nelle costruzioni e'
regolata  dalle  norme  del presente decreto e, per gli argomenti non
espressamente  disciplinati,  da  quelle  del  decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
  Le  norme  del presente decreto si applicano alle attivita' che, da
chiunque   esercitate   e   alle   quali   siano  addetti  lavoratori
subordinati,  concernono  la  esecuzione  dei  lavori di costruzione,
manutenzione,  riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in
altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro.