Art. 2. Attivita' escluse Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia e' regolata o sara' regolata da appositi provvedimenti: a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite norme speciali.