Art. 2.
                          Attivita' escluse

    Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la
  materia e' regolata o sara' regolata da appositi provvedimenti:
    a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
    b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
    c)  ai  servizi  ed  impianti gestiti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni.
  Le  norme  stesse  non  si applicano ai lavori in sotterraneo e nei
cassoni  ad  aria  compressa  per la parte espressamente disciplinata
dalle apposite norme speciali.