IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 12 febbraio 1955,  n.  51,  che  delega  al  Governo
l'emanazione di norme generali e speciali in materia  di  prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                         Attivita' soggette. 
 
                               Art. 1. 
 
  Le norme del presente decreto si applicano  a  tutte  le  attivita'
alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad  essi  equiparati
ai sensi del successivo art.  3,  comprese  quelle  esercitate  dallo
Stato, dalle Regioni, dalle  Province,  dai  Comuni,  da  altri  Enti
pubblici e dagli istituti di istruzione e di  beneficenza,  salve  le
limitazioni espressamente indicate. 
  Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e  di  quelle  esercite  da
privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto
saranno   applicate    adattandole    alle    particolari    esigenze
dell'esercizio ferroviario. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.