Attivita' escluse. Art. 2. Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonche' all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere. Sono escluse altresi' le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.