Attivita' escluse.

                               Art. 2.

  Le  norme  del  presente decreto non si applicano ai lavori a bordo
delle   navi   mercantili   e   a  bordo  degli  aeromobili,  nonche'
all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere.
  Sono  escluse altresi' le imprese industriali e commerciali gestite
direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia
con  lui  conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma
dell'art. 49.