Art. 2.
                             Esclusioni

  Sono  escluse  dal  campo  di applicazione delle presenti norme, in
quanto vi provvedono altre disposizioni:
    a) le miniere, cave e torbiere;
    b) i comuni pozzi idrici;
    c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte
o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici;
    d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.