Art. 2. Esclusioni Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni: a) le miniere, cave e torbiere; b) i comuni pozzi idrici; c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici; d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.