Art. 3.
            Applicazione delle altre disposizioni per la
        prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

  Nella  esecuzione  dei  lavori  indicati  nell'art. 1 devono essere
osservate,  in  quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente
disciplinati dal presente decreto, anche le disposizioni dettate:
    a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  contenente  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
    c)  nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.