Art. 7. Notifica dei lavori L'imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori indicati nell'art. 1, prima del loro inizio; La notifica deve contenere le seguenti indicazioni: a) nominativo e indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei lavori e del capo cantiere; b) nominativo e indirizzo dell'eventuale appaltante; c) Provincia, Comune e localita' precisa dei lavori; d) durata presuntiva dei lavori; e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati; f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e sanitari; g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini compiute a tal fine.