Art. 7.
                         Notifica dei lavori

  L'imprenditore  ha  l'obbligo  di  notificare  all'Ispettorato  del
lavoro competente per territorio i lavori indicati nell'art. 1, prima
del loro inizio;
  La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:
    a)  nominativo  e  indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei
lavori e del capo cantiere;
    b) nominativo e indirizzo dell'eventuale appaltante;
    c) Provincia, Comune e localita' precisa dei lavori;
    d) durata presuntiva dei lavori;
    e)   numero   massimo  presumibile  dei  lavoratori  che  saranno
occupati;
    f)  descrizione  sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli
impianti assistenziali e sanitari;
    g)  cenni  sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle
indagini compiute a tal fine.