Art. 16. Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di III classe prevista dal precedente art. 3 e' conferita, in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di 6000 posti, al personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di collocatore di III classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al gia' indicato limite massimo di 6000 ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 581. Il conferimento della qualifica di collocatore di III classe, previsto dai precedenti commi, e' effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al personale che sia in servizio alla data della presente legge e che alla stessa data: a) non abbia compiuto il 65° anno di eta'; b) sia in possesso di licenza elementare; c) abbia almeno sei mesi di anzianita' di servizio regolarmente prestato; d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato. La stessa Commissione procedera' all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di servizio e della capacita' dimostrata.