Art. 16. 
 
  Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica  iniziale
di collocatore di III  classe  prevista  dal  precedente  art.  3  e'
conferita, in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento e fino
al limite massimo di 6000  posti,  al  personale  incaricato  di  cui
all'art. 27 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  marzo
1955, n. 520. 
  I  posti  che  eventualmente   rimarranno   disponibili   dopo   il
conferimento  della  qualifica  di  collocatore  di  III  classe   al
personale incaricato di cui al comma precedente,  verranno  conferiti
fino al gia' indicato limite massimo di 6000  ai  coadiutori  di  cui
alla legge 21 agosto 1949, n. 581. 
  Il conferimento della  qualifica  di  collocatore  di  III  classe,
previsto  dai  precedenti  commi,  e'  effettuato  a  domanda   degli
interessati, previo giudizio favorevole  della  Commissione  prevista
dal successivo art. 17, al personale che sia in  servizio  alla  data
della presente legge e che alla stessa data: 
    a) non abbia compiuto il 65° anno di eta'; 
    b) sia in possesso di licenza elementare; 
    c) abbia almeno sei mesi di anzianita' di  servizio  regolarmente
prestato; 
    d)  sia  in  possesso  dei  requisiti  generali   richiesti   per
l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato. 
  La stessa Commissione procedera'  all'inquadramento  del  personale
tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di
servizio e della capacita' dimostrata.