Art. 17.

  La Commissione di cui al precedente art. 16 e' costituita:
    1)  dal  Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, presidente;
    2)  dal  direttore generale degli affari generali e del personale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    3)  dal  Funzionario  preposto  alla divisione che amministra gli
Uffici del lavoro e della massima occupazione;
    4)  dal  direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento
professionale;
    5)  dal  funzionario  preposto  all'Amministrazione del personale
incaricato  di  cui  all'art.  27  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
    6)  da  tre  funzionari  degli  Uffici del lavoro e della massima
occupazione.
  Ai  lavori  della  Commissione intervengono con voto consultivo due
collocatori ed un coadiutore frazionale.
  Esercitano  la  funzione  di segretari tre funzionari del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.
  Per  la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la
presenza  di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del
presente articolo.