Art. 18. Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianita' prescritta all'art. 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe e' ridotta di anni due. Ai fini del computo dell'anzianita' predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sara' computato per la meta'.