Art. 18.

  Nella   prima   attuazione   della   presente  legge,  l'anzianita'
prescritta   all'art.   6,  primo  comma,  per  l'attribuzione  della
qualifica di collocatore di II classe e' ridotta di anni due.
  Ai fini del computo dell'anzianita' predetta e di quella necessaria
per  l'attribuzione  della  qualifica  di collocatore di I classe, il
servizio  prestato  dal  personale  incaricato di cui all'art. 27 del
decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sara'
computato per la meta'.