Art. 19.

  Il  personale  incaricato  di  cui  all'art.  27  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i
requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato,
cessera'   dall'incarico  entro  due  mesi  dalla,  data  in  cui  la
Commissione  prevista dall'art. 17 avra' ultimato l'inquadramento del
personale.