Art. 19. Il personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, cessera' dall'incarico entro due mesi dalla, data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avra' ultimato l'inquadramento del personale.