Art. 21. Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO