Art. 21.

  Con  l'entrata  in  vigore della presente legge restano abrogate le
disposizioni  con  essa  comunque  contrastanti  e la legge 21 agosto
1949, n. 586.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - VIGORELLI -
                                                        MEDICI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: MORO