La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le persone che esercitano la pesca  quale  esclusiva  o  prevalente
attivita'  lavorativa,  quando  siano  associate  in  cooperative   o
compagnie, beneficiano del trattamento degli  assegni  familiari  nel
settore  dell'industria  e  sono  assicurate  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti e  per  la  tubercolosi  presso  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli  infortuni
e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge  17
agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. 
  Le predette  assicurazioni,  ad  eccezione  del  trattamento  degli
assegni familiari, sono dovute altresi' a favore  delle  persone  che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. 
  Tali  persone,  sia  associate  in  cooperative  o  compagnie,  sia
autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115  del  Codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.  327,  che
esercitano la pesca quale loro attivita'  professionale  con  natanti
non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli  che  sono
pescatori di mestiere delle acque  interne,  forniti  di  licenza  ai
sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla  pesca  approvato
con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183,  e  che  non
lavorino alle dipendenze  di  terzi  come  concessionari  di  specchi
d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.