Art. 2.

  Per   l'identificazione   delle   persone   indicate  nell'articolo
precedente   le   cooperative  e  le  compagnie  di  pescatori  hanno
l'obbligo,  entro  il  10  gennaio  di  ogni  anno, di presentare gli
elenchi  dei  propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla
Amministrazione  provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima
alla  autorita'  marittima  ed  i pescatori autonomi di presentare le
domande  d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione
provinciale,  se  trattasi  di  pescatori  delle  acque  interne, sia
all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi.
  Entro  il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie
presenteranno  eventualmente  gli  elenchi  suppletivi  contenenti le
variazioni  verificatesi  nel  mese  precedente,  mentre  i pescatori
autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro
attivita' lavorativa.
  E'  tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con
procedura d'urgenza.