La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  "Fondo  di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle
esattorie  e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art.
110  del  testo  unico  delle  leggi  sulla riscossione delle imposte
dirette,  approvato  con  il  regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401,
modificato  con  il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume
la struttura, di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo
di   previdenza  per  gli  impiegati  dipendenti  dalle  esattorie  e
ricevitorie  delle  imposte  dirette";  esso costituisce una gestione
autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.