Art. 2. 
 
  Il Fondo ha lo scopo: 
    1)  di  integrare  nei  confronti  degli  iscritti  e  dei   loro
superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge,
le  pensioni   dovute   agli   iscritti   stessi   dall'assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e  i  superstiti,  alla
quale  i  medesimi  sono  soggetti  secondo  le   norme   del   regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con  modificazioni
nella legge 6 aprile 1936, n.  1155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge; 
    2) di  garantire  agli  iscritti  e  ai  loro  superstiti  aventi
diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione,  un
capitale  comprensivo   dell'indennita'   di   anzianita'   e   della
integrazione dovute ai termini di legge, dei contratti collettivi  di
lavoro di categoria e  dei  regolamenti  aziendali  vigenti  all'atto
della cessazione del rapporto di lavoro. 
  L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2)
sono  affidate  dall'istituto  nazionale  della  previdenza   sociale
all'istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  con  le  norme  e  le
modalita' che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi
fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo art. 47.