Art. 2. Il Fondo ha lo scopo: 1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge; 2) di garantire agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' e della integrazione dovute ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2) sono affidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e le modalita' che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo art. 47.