Art. 4.

  Ferme  restando  le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e
del  Comitato  esecutivo  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  e'  istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale
con  i  compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti
membri:
    1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
che presiede il Comitato;
    2)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
    4)  quattro  rappresentanti  dei  lavoratori  delle  esattorie  e
ricevitorie delle imposte dirette; imposte dirette;
    6) un rappresentante delle Casse di risparmio;
    7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
    8) un rappresentante dell'istituto nazionale delle assicurazioni.
I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato
ed  hanno facolta' di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle
funzioni  della  carica.  Gli  altri  membri  sono  nominati  per  un
quadriennio  con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  su  designazione,  per i membri indicati ai numeri 4), 5) e
6),  di  tutte  le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a
base nazionale.