Art. 6.

  Il Fondo e' ordinato:
    a)  per  il  trattamento  integrativo di pensione di cui al comma
primo,  punto  1)  dell'art. 2, col sistema tecnico finanziario della
copertura dei capitali;
    b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2)
dello  stesso art. 2, col sistema, di capitalizzazione finanziaria al
tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, limitatamente alla parte
di  capitale  commisurata  all'indennita' di anzianita' dovuta per la
cessazione  del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi
di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali; con assicurazione
temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista, nella convenzione
di cui al successivo art. 47, per la parte di capitale corrispondente
alla  integrazione  dovuta,  nei  casi  di  morte  o  di  invalidita'
dell'iscritto ai sensi del successivo art. 41.