Art. 6. Il Fondo e' ordinato: a) per il trattamento integrativo di pensione di cui al comma primo, punto 1) dell'art. 2, col sistema tecnico finanziario della copertura dei capitali; b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2) dello stesso art. 2, col sistema, di capitalizzazione finanziaria al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali; con assicurazione temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista, nella convenzione di cui al successivo art. 47, per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta, nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto ai sensi del successivo art. 41.