Art. 7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi ai trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale in sede di rendiconto annuale, l'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima. Per la gestione delle prestazioni di capitale, le spese sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo. I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico sara' compilato alla data del 31 dicembre 1960.