Art. 2.

  Nei  lavori  che  si  svolgono  negli  impianti  di trattamento dei
minerali  e  in  quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui
all'ultimo  capoverso  dell'art.  1 della legge 4 marzo 1958, n. 198,
nonche' nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di
cui  al  comma c) dell'art. 1 del presente decreto, si applicano, ove
non  diversamente  disposto,  le  norme  emanate in esecuzione della,
legge  12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo
ad  emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli
infortuni   e   di   igiene   del  lavoro  e  successive  aggiunte  o
modificazioni.
  L'applicazione  delle norme predette e' di competenza del Ministero
dell'industria,  e  del  commercio  e  le  attribuzioni ivi demandate
all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.