Art. 3.

  Per  gli  impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle
cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di
cui:
    a)  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547,  contenente  normale  per  la  prevenzione  degli  infortuni sul
lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli:
      titolo III, capi I, II, con esclusione dell'art. 54, titolo IV,
capo  1, con esclusione degli articoli 84 e 94; capo V, limitatamente
agli articoli 107, 108, 109, 110; capo VII e capo XIII, limitatamente
all'articolo 167;
      titolo  V,  capo  I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178;
      titolo VI, capo IV;
      titolo XI per quanto pertinente;
      b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1958, n.
302,  contenente norme integrative ai prevenzione degli infortuni sul
lavoro,  limitatamente  al  titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo
per quanto pertinente.
    L'applicazione   delle   norme  predette  e'  di  competenza  del
Ministero  dell'industria  e  del  commercio  e  le  attribuzioni ivi
demandate  all'Ispettorato  del  lavoro  sono devolute al Corpo delle
miniere.