Art. 3. Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente normale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli: titolo III, capi I, II, con esclusione dell'art. 54, titolo IV, capo 1, con esclusione degli articoli 84 e 94; capo V, limitatamente agli articoli 107, 108, 109, 110; capo VII e capo XIII, limitatamente all'articolo 167; titolo V, capo I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178; titolo VI, capo IV; titolo XI per quanto pertinente; b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1958, n. 302, contenente norme integrative ai prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente. L'applicazione delle norme predette e' di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.