Art. 12. 
 
  L'avanzamento  al  grado  di  maresciallo  capo  e'  conferito   ad
anzianita', nei limiti dei posti di organico vacanti, ai  marescialli
ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno  due  anni  di
permanenza nel grado. 
  L'avanzamento al grado di brigadiere e' conferito ad anzianita'  ai
vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano  compiuto  due  anni  di
permanenza nel grado.