Art. 13.

  L'onere  di  lire  750  milioni  derivante dalla applicazione della
presente  legge  per  l'esercizio finanziario 1959-60 fara' carico al
fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in  corso,  stanziato  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio
decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.