Art. 14.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della- Repubblica,
salve  le  diverse  decorrenze  stabilite  nell'annessa  tabella  per
l'attuazione dei ruoli organici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 aprile 1959

                               GRONCHI

                                           SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
                                                          - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA