Art. 14. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della- Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA