Art. 2.
Definizioni
1. Nel presente decreto:
a) ciclo di stoccaggio e' il ciclo annuale di stoccaggio che
decorre tra il 1° aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno
successivo;
b) comitato tecnico e' il comitato tecnico per gli idrocarburi e
la geotermia del Ministero delle attivita' produttive;
c) concessionario e' il titolare della concessione;
d) concessione: e' il titolo rilasciato per l'attivita' di
stoccaggio del gas naturale ai sensi della legge n. 170/74, nonche'
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
e) giacimento e' una roccia sotterranea porosa e permeabile
definita da fattori fisici e geologici all'interno di confini
orizzontali e verticali, formata da uno o piu' livelli contenenti o
che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale;
f) livello e' una struttura elementare che concorre a formare il
giacimento, confinata a tetto e a letto da litologie impermeabili;
g) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive,
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; ufficio D1;
h) rappresentante unico e' il rappresentante dei contitolari
della concessione di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti;
i) ripristino e' l'insieme delle operazioni finalizzate alla
messa in sicurezza e alla rimozione degli impianti relativi
l'attivita' di stoccaggio, ivi compreso la chiusura mineraria dei
pozzi;
j) unita' geologica profonda e' una formazione rocciosa
caratterizzata da litologia propria, geologicamente definita e
confinata da fattori fisici e geologici, idonea ad essere utilizzata
come giacimento di stoccaggio di gas naturale;
k) UNMIG e' l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
la geotermia del Ministero delle attivita' produttive, direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie, con sedi,
rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all'ubicazione
della concessione, nell'Italia settentrionale, centrale o meridionale
e relativo offshore.
2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi.