Art. 2.

                             Definizioni

  1. Nel presente decreto:
    a) ciclo  di  stoccaggio  e'  il  ciclo annuale di stoccaggio che
decorre  tra  il  1° aprile  di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno
successivo;
    b) comitato  tecnico e' il comitato tecnico per gli idrocarburi e
la geotermia del Ministero delle attivita' produttive;
    c) concessionario e' il titolare della concessione;
    d) concessione:  e'  il  titolo  rilasciato  per  l'attivita'  di
stoccaggio  del  gas naturale ai sensi della legge n. 170/74, nonche'
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
    e) giacimento  e'  una  roccia  sotterranea  porosa  e permeabile
definita  da  fattori  fisici  e  geologici  all'interno  di  confini
orizzontali  e  verticali, formata da uno o piu' livelli contenenti o
che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale;
    f) livello  e' una struttura elementare che concorre a formare il
giacimento, confinata a tetto e a letto da litologie impermeabili;
    g) Ministero   e'   il   Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; ufficio D1;
    h) rappresentante  unico  e'  il  rappresentante  dei contitolari
della concessione di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti;
    i) ripristino  e'  l'insieme  delle  operazioni  finalizzate alla
messa   in   sicurezza  e  alla  rimozione  degli  impianti  relativi
l'attivita'  di  stoccaggio,  ivi  compreso la chiusura mineraria dei
pozzi;
    j) unita'   geologica   profonda   e'   una  formazione  rocciosa
caratterizzata   da  litologia  propria,  geologicamente  definita  e
confinata  da fattori fisici e geologici, idonea ad essere utilizzata
come giacimento di stoccaggio di gas naturale;
    k) UNMIG  e'  l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
la  geotermia  del  Ministero  delle  attivita' produttive, direzione
generale   per   l'energia   e   le   risorse  minerarie,  con  sedi,
rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all'ubicazione
della concessione, nell'Italia settentrionale, centrale o meridionale
e relativo offshore.
  2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi.