Art. 6. Presentazione 1. Il prosciutto cotto e' commercializzato in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato o comunque porzionato. 2. L'aggiunta di ingredienti e di alimenti, diversi da quelli di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, a scopo di aromatizzazione, e' segnalata da specifica integrazione della denominazione di vendita. 3. Analoga integrazione e' necessaria nel caso in cui il prosciutto cotto viene sottoposto a trattamento di affumicatura.