Art. 6.
                            Presentazione
  1. Il prosciutto cotto e' commercializzato in confezioni sottovuoto
o  in  atmosfera  protettiva, intero, in tranci, affettato o comunque
porzionato.
  2.  L'aggiunta  di  ingredienti e di alimenti, diversi da quelli di
cui  al  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  107, a scopo di
aromatizzazione,   e'   segnalata  da  specifica  integrazione  della
denominazione di vendita.
  3. Analoga integrazione e' necessaria nel caso in cui il prosciutto
cotto viene sottoposto a trattamento di affumicatura.