Art. 8.
                       Prosciutto cotto scelto
  1.  E' consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con
il  termine  «scelto»  se  nella  sezione mediana del prodotto, salvo
quando  utilizzato  per  la  vendita  preconfezionato affettato, sono
chiaramente  identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali
(semitendinoso,  semimembranoso,  quadricipite  e  bicipite femorale)
della  coscia  intera  del suino ed il tasso di umidita', su prodotto
sgrassato e deadditivato (UPSD), sia inferiore o uguale a 78,5.
  2.  Nella  produzione  del  prosciutto  cotto  scelto e' consentito
utilizzare gli ingredienti impiegati per la produzione del prosciutto
cotto.