Art. 8. Prosciutto cotto scelto 1. E' consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con il termine «scelto» se nella sezione mediana del prodotto, salvo quando utilizzato per la vendita preconfezionato affettato, sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidita', su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD), sia inferiore o uguale a 78,5. 2. Nella produzione del prosciutto cotto scelto e' consentito utilizzare gli ingredienti impiegati per la produzione del prosciutto cotto.