Art. 9.
                  Prosciutto cotto di alta qualita'
  1.  E' consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con
i  termini  «di  alta  qualita» se nella sezione mediana del prodotto
finito,  salvo  quando  il  prodotto  sia  utilizzato  per la vendita
preconfezionato affettato, sono chiaramente identificabili almeno tre
dei   quattro   muscoli  principali  (semitendinoso,  semimembranoso,
quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il
tasso  di  umidita'  su  prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD) sia
inferiore o uguale a 75,5.
  2.  Nel  prosciutto  cotto di alta qualita' e' consentito impiegare
solo  i seguenti ingredienti, oltre gli ingredienti indicati all'art.
1, comma 1:
    a) vino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi;
    b) zucchero,  destrosio,  fruttosio,  lattosio  alla dose massima
dell'1,5% sul prodotto finito;
    c) aromi,  ad  esclusione  sostanze  arornatizzanti  ottenute per
sintesi  chimica,  ma  non  identiche  chimicamente  ad  una sostanza
naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale;
    d) spezie e piante aromatiche;
    e) acido  ascorbico ed eritorbico e loro sali sodici - glutammato
monosodico - lattato di sodio.
  3.  Il  prosciutto  cotto di alta qualita' presenta, oltre a quanto
previsto dall'art. 3, le seguenti caratteristiche:
    a) il  trattamento  di  cottura  dev'essere  tale da garantire il
raggiungimento  di  una  temperatura  a  cuore del prodotto di almeno
69°C.
    b) il   prodotto  raffreddato  e  confezionato  e'  sottoposto  a
pastorizzazione superficiale.