Art. 9. Prosciutto cotto di alta qualita' 1. E' consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con i termini «di alta qualita» se nella sezione mediana del prodotto finito, salvo quando il prodotto sia utilizzato per la vendita preconfezionato affettato, sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidita' su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD) sia inferiore o uguale a 75,5. 2. Nel prosciutto cotto di alta qualita' e' consentito impiegare solo i seguenti ingredienti, oltre gli ingredienti indicati all'art. 1, comma 1: a) vino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi; b) zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio alla dose massima dell'1,5% sul prodotto finito; c) aromi, ad esclusione sostanze arornatizzanti ottenute per sintesi chimica, ma non identiche chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale; d) spezie e piante aromatiche; e) acido ascorbico ed eritorbico e loro sali sodici - glutammato monosodico - lattato di sodio. 3. Il prosciutto cotto di alta qualita' presenta, oltre a quanto previsto dall'art. 3, le seguenti caratteristiche: a) il trattamento di cottura dev'essere tale da garantire il raggiungimento di una temperatura a cuore del prodotto di almeno 69°C. b) il prodotto raffreddato e confezionato e' sottoposto a pastorizzazione superficiale.