Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «strumenti internazionali pertinenti» i seguenti strumenti internazionali, ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi: 1) «MARPOL»: la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978; 2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche; 3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi; 4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi; 5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo; 6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la gestione della sicurezza; 7) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose; 8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; 9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; 10) «Codice BC»: il codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi; 11) «Codice INF»: il codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi; 12) «Risoluzione IMO A851 (20)»: la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»; 13) «Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo «VDR»; b) «armatore»: la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' di gestione della nave; c) «agente»: la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave; d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale e' stipulato il contratto; e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS; f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo; g) «merci pericolose»: 1) le merci classificate nel Codice IMDG; 2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC; 3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC; 4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC; 5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC; h) «merci inquinanti»: 1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I; 2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II; 3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III; i) «unita' di carico»: un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile; l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessita', un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave; m) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; n) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ovvero i Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio ovvero i Centri VTS come definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, secondo la specifica funzione espletata e connessa alla caratteristica o tipologia dell'intervento o del servizio fornito; o) «luogo di rifugio»: il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo; p) «servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)»: il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS; q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO; r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde; s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche; t) «sinistro»: il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
Note all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, reca: «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services)».