Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «strumenti  internazionali  pertinenti»  i  seguenti strumenti
internazionali,  ed  i  relativi  eventuali emendamenti, modifiche ed
integrazioni,  in vigore al momento dell'applicazione delle norme che
rinviano agli strumenti stessi:
      1)  «MARPOL»:  la  convenzione  internazionale  di  Londra  del
12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
e il relativo protocollo del 1978;
      2)   «SOLAS»:  la  convenzione  internazionale  di  Londra  del
1° novembre  1974  per  la  salvaguardia della vita umana in mare e i
relativi protocolli e modifiche;
      3)  la  convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969
sulla stazzatura delle navi;
      4)  la  convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre
1969  sull'intervento  in alto mare in caso di sinistri che causino o
possano   causare   l'inquinamento  da  idrocarburi,  e  il  relativo
protocollo   del  1973  sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
      5)   «SAR»:   la  convenzione  internazionale  di  Amburgo  del
27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;
      6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la gestione della
sicurezza;
      7)  «Codice  IMDG»:  il  codice marittimo internazionale per il
trasporto di merci pericolose;
      8)  «Codice  IBC»:  il  codice  internazionale  dell'IMO per la
costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite al trasporto alla
rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
      9)  «Codice  IGC»:  il  codice  internazionale  dell'IMO per la
costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite al trasporto alla
rinfusa di gas liquefatti;
      10) «Codice BC»: il codice dell'IMO delle norme pratiche per il
trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
      11)  «Codice  INF»:  il  codice dell'IMO relativo alle norme di
sicurezza  per  il  trasporto  di combustibile nucleare irradiato, di
plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;
      12)  «Risoluzione  IMO  A851  (20)»:  la  risoluzione  851 (20)
dell'Organizzazione   Marittima  Internazionale,  avente  per  titolo
«Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni
per   la  rapportazione  navale,  comprese  le  linee  guida  per  la
rapportazione  dei  sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e
sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;
      13)  «Risoluzione  IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima
Internazionale avente per titolo «VDR»;
    b) «armatore»:   la  persona  fisica  o  giuridica  che  esercita
l'attivita' di gestione della nave;
    c)  «agente»:  la  persona  incaricata o autorizzata a rilasciare
informazioni in nome dell'armatore della nave;
    d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha stipulato
con  un  vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la
persona  nel  cui  nome  o  per  conto  della  quale  e' stipulato il
contratto;
    e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2
del Capitolo IX della SOLAS;
    f) «nave»:   qualsiasi   costruzione   destinata   al   trasporto
marittimo;
    g) «merci pericolose»:
      1) le merci classificate nel Codice IMDG;
      2)  le  sostanze  liquide  pericolose di cui al Capitolo 17 del
Codice IBC;
      3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;
      4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;
      5)  le  merci  per  il  cui  trasporto  sono  state  prescritte
condizioni  preliminari  conformemente  al paragrafo 1.1.3 del codice
IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;
    h) «merci inquinanti»:
      1)   gli  idrocarburi  secondo  la  definizione  della  MARPOL,
allegato I;
      2)  le  sostanze  liquide  nocive, secondo la definizione della
MARPOL, allegato II;
      3)  le  sostanze  dannose, secondo la definizione della MARPOL,
allegato III;
    i) «unita'  di  carico»: un veicolo stradale adibito al trasporto
di  merci,  un  veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un
contenitore,  un  veicolo  cisterna  stradale,  un  veicolo  cisterna
ferroviario o una cisterna mobile;
    l)   «indirizzo»:  il  nome  e  i  canali  di  comunicazione  che
consentono  di  stabilire,  in  caso  di  necessita', un contatto con
l'armatore,   l'agente,   l'amministrazione,  l'autorita'  marittima,
qualsiasi   altra  persona  o  organismo  abilitato  in  possesso  di
informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;
    m) «amministrazione»:  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    n) «autorita'   marittima»:   gli   uffici   marittimi   di   cui
all'articolo   16  del  codice  della  navigazione  ovvero  i  Centri
Secondari  di  Soccorso  Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del
Presidente   della   Repubblica  28 settembre  1994,  n.  662,  quali
autorita'  preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di
salvataggio  ovvero  i  Centri  VTS  come  definiti  con  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28 gennaio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6 febbraio 2004,
secondo   la   specifica   funzione   espletata   e   connessa   alla
caratteristica o tipologia dell'intervento o del servizio fornito;
    o) «luogo di rifugio»: il porto, la parte di un porto o qualsiasi
altro  luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area
riparata  individuati  da uno Stato membro per accogliere una nave in
pericolo;
    p) «servizio  di  assistenza  al  traffico  marittimo  (VTS)»: il
servizio  finalizzato  a  migliorare la sicurezza della navigazione e
l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado
di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;
    q) «sistema  di  identificazione automatica (AIS)»: il sistema di
identificazione  delle  navi  rispondente alle norme di funzionamento
definite dall'IMO;
    r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che organizza uno
o  piu'  corsie  di  traffico  o prevede misure di organizzazione del
traffico  al  fine  di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende
schemi  di  separazione  del  traffico,  corsie  di traffico a doppio
senso,   rotte  raccomandate,  zone  da  evitare,  zone  di  traffico
costiero,  rotatorie,  zone di prudenza e corsie di traffico in acque
profonde;
    s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica e relative
ricostruzioni,   comprese   quelle   finalizzate   a  incoraggiare  e
promuovere  le  tecniche  e  l'arte  marinaresca  tradizionali  e nel
contempo  identificabili  come  monumenti  viventi di cultura, il cui
esercizio  rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica
marinaresche;
    t) «sinistro»:  il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in
materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
 
          Note all'art. 2:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.
              - Il  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  28 gennaio  2004,  reca: «Disposizioni attuative
          del  sistema di controllo del traffico marittimo denominato
          VTS (Vessel Traffic Services)».