Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri; c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.