Art. 3.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o
superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
  2. Il presente decreto non si applica:
    a) alle  navi  da  guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle
altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed
utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
    b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni
da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
    c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte
e alle attrezzature di bordo delle navi.