Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza
ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle seguenti attivita':
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni
relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro
elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio
immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e
nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle
problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione
della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici,
oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della
legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle
imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su
quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e
all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali
dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove
tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e
demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo
organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente
dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al
Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed
integrarli con i risultati di analoghe attivita' autonome a livello
nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da
trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione
prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attivita'
produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvedono altresi' al monitoraggio della legislazione
negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in
un contesto di metodologie ed esperienze il piu' possibile
coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata
nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, citata nelle premesse, e' il seguente:
«Art. 20 (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo
conto delle relazioni che le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il
mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di
rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento
agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi
piani energetici.».