Art. 10.
Monitoraggio,  analisi,  valutazione  e  adeguamento  della normativa
                  energetica nazionale e regionale
  1.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza
ed  anche  avvalendosi  di  accordi  con  enti  tecnico scientifici e
agenzie,  pubblici  e  privati,  provvedono  a  rilevare  il grado di
attuazione  del  presente decreto, valutando i risultati conseguiti e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
  2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle seguenti attivita':
    a) raccolta   e  aggiornamento  dei  dati  e  delle  informazioni
relativi   agli  usi  finali  dell'energia  in  edilizia  e  la  loro
elaborazione  su  scala  regionale  per una conoscenza del patrimonio
immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
    b) monitoraggio  dell'attuazione  della  legislazione regionale e
nazionale   vigente,  del  raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle
problematiche inerenti;
    c) valutazione  dell'impatto  sugli utenti finali dell'attuazione
della  legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici,
oneri posti a loro carico e servizi resi;
    d) valutazione   dell'impatto   del   presente  decreto  e  della
legislazione  di  settore  sul  mercato  immobiliare regionale, sulle
imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su
quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione;
    e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
    f) studio  di  scenari  evolutivi  in  relazione  alla  domanda e
all'offerta di energia del settore civile;
    g) analisi  e  valutazione  degli aspetti energetici e ambientali
dell'intero  processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove
tecnologie  e  ai  processi  di  produzione, trasporto, smaltimento e
demolizione;
    h) proposta  di  provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo
organico  della  normativa  energetica nazionale per l'uso efficiente
dell'energia nel settore civile.
  3.  I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al
Ministero  delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed
integrarli  con  i risultati di analoghe attivita' autonome a livello
nazionale,  al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da
trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione
prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
nonche'  alla  Conferenza  unificata.  Il  Ministero  delle attivita'
produttive   ed   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  provvedono  altresi'  al  monitoraggio della legislazione
negli  Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in
un   contesto   di   metodologie  ed  esperienze  il  piu'  possibile
coordinato,  riferendone  al  Parlamento ed alla Conferenza unificata
nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Il testo dell'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n.
          10, citata nelle premesse, e' il seguente:
              «Art.  20  (Relazione  annuale  al Parlamento). - 1. Il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          entro  il  30 aprile  di ogni anno, riferisce al Parlamento
          sullo  stato  di  attuazione  della presente legge, tenendo
          conto delle relazioni che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  debbono  inviare  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato entro il
          mese  di febbraio  del  medesimo anno, sugli adempimenti di
          rispettiva  competenza, in modo particolare con riferimento
          agli  obiettivi  e  ai  programmi  contenuti nei rispettivi
          piani energetici.».