Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a
parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate
come unita' immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita',
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero
rendimento di un edificio» e' la quantita' annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu'
descrittori che tengono conto della coibentazione, delle
caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione
al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori,
compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il
fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento
energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle
norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione
energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di
energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai
combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi
di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i
componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della
ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore
il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la
quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido
termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae
calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa
temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori
di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le
definizioni dell'allegato A.