Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si definisce:
    a) «edificio»  e'  un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne  che  ripartiscono  detto  volume  e  da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie  esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti
o  alcuni  di  questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici;  il  termine  puo'  riferirsi  a un intero edificio ovvero a
parti  di  edificio  progettate o ristrutturate per essere utilizzate
come unita' immobiliari a se' stanti;
    b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la
richiesta  di  permesso  di costruire o denuncia di inizio attivita',
comunque  denominato,  sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
    c) «prestazione    energetica,   efficienza   energetica   ovvero
rendimento   di  un  edificio»  e'  la  quantita'  annua  di  energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare  i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi  la  climatizzazione  invernale  e  estiva,  la preparazione
dell'acqua  calda  per  usi  igienici  sanitari,  la  ventilazione  e
l'illuminazione.   Tale  quantita'  viene  espressa  da  uno  o  piu'
descrittori    che   tengono   conto   della   coibentazione,   delle
caratteristiche  tecniche  e  di installazione, della progettazione e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione
al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi  di  trasformazione propria di energia e degli altri fattori,
compreso   il  clima  degli  ambienti  interni,  che  influenzano  il
fabbisogno energetico;
    d) «attestato   di  certificazione  energetica  o  di  rendimento
energetico  dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle
norme  contenute  nel  presente  decreto,  attestante  la prestazione
energetica    ed    eventualmente    alcuni    parametri   energetici
caratteristici dell'edificio;
    e) «cogenerazione»  e'  la  produzione e l'utilizzo simultanei di
energia  meccanica  o  elettrica  e  di energia termica a partire dai
combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi
di efficienza energetica;
    f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i
componenti   necessari  per  un  sistema  di  trattamento  dell'aria,
attraverso  il  quale  la  temperatura  e'  controllata o puo' essere
abbassata,  eventualmente  in  combinazione  con  il  controllo della
ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria;
    g) «generatore   di   calore   o   caldaia»   e'   il   complesso
bruciatore-caldaia  che permette di trasferire al fluido termovettore
il calore prodotto dalla combustione;
    h) «potenza  termica  utile  di  un  generatore  di calore» e' la
quantita'  di  calore  trasferita  nell'unita'  di  tempo  al  fluido
termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
    i) «pompa  di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae
calore  dall'ambiente  esterno  o  da  una sorgente di calore a bassa
temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
    l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori
di  potenza  massima  e di rendimento di un apparecchio specificati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
  2.   Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  inoltre,  le
definizioni dell'allegato A.