Art. 3.
Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di
ristrutturazione con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2
e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto
riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e'
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio
nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore
al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri,
livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su
edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto gia'
previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati.
Nota all'art. 3:
- Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art.
136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, citato
nelle premesse, e' il seguente:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
(omissis);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
(omissis)».