Art. 3.
                        Ambito di intervento
  1.  Salve  le  esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica  agli  edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di
ristrutturazione  con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2
e 3.
  2.  Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto
riguarda  i  requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e'
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
    a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
      1)    ristrutturazione   integrale   degli   elementi   edilizi
costituenti  l'involucro  di  edifici  esistenti  di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
      2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
edifici   esistenti  di  superficie  utile  superiore  a  1000  metri
quadrati;
    b) una  applicazione  limitata  al solo ampliamento dell'edificio
nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore
al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
    c) una  applicazione limitata al rispetto di specifici parametri,
livelli  prestazionali  e  prescrizioni,  nel  caso  di interventi su
edifici esistenti, quali:
      1)   ristrutturazioni   totali   o   parziali   e  manutenzione
straordinaria  dell'involucro  edilizio  all'infuori  di  quanto gia'
previsto alla lettera a), numero 1;
      2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
o ristrutturazione degli stessi impianti;
      3) sostituzione di generatori di calore.
  3.  Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
    a) gli  immobili  ricadenti  nell'ambito  della  disciplina della
parte  seconda  e  dell'articolo 136,  comma 1,  lettere b) e c), del
decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio;
    b) i   fabbricati   industriali,   artigianali   e  agricoli  non
residenziali  quando  gli  ambienti  sono riscaldati per esigenze del
processo  produttivo  o  utilizzando  reflui  energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
    c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art.
          136  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, citato
          nelle premesse, e' il seguente:
              «Art.  136  (Immobili  ed  aree  di  notevole interesse
          pubblico).  -  1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
          Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
                (omissis);
                b) le  ville,  i  giardini  e  i parchi, non tutelati
          dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
          che si distinguono per la loro non comune bellezza;
                c) i  complessi  di  cose  immobili che compongono un
          caratteristico    aspetto    avente   valore   estetico   e
          tradizionale;
                (omissis)».