Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto
di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso
degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti
e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi
sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi
della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito
denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e
l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.