Art. 4.
Adozione  di  criteri  generali,  di  una  metodologia  di  calcolo e
               requisiti della prestazione energetica
  1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente della
Repubblica, sono definiti:
    a) i  criteri  generali,  le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi  finalizzati  al  contenimento  dei  consumi  di  energia e al
raggiungimento  degli  obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto
di  quanto  riportato  nell'allegato «B»  e  della destinazione d'uso
degli   edifici.   Questi   decreti  disciplinano  la  progettazione,
l'installazione,  l'esercizio,  la  manutenzione  e l'ispezione degli
impianti  termici  per  la  climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici,  per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi igienici
sanitari  e,  limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici;
    b) i  criteri  generali  di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata  e  convenzionata,  nonche'  per  l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti
e  sono  indicate  le  metodologie  di  calcolo  e i requisiti minimi
finalizzati  al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo   conto   di   quanto  riportato  nell'allegato «B»  e  della
destinazione d'uso degli edifici;
    c) i  requisiti  professionali  e i criteri di accreditamento per
assicurare  la  qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione  degli  impianti  di  climatizzazione. I requisiti minimi
sono  rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi
della tecnica.
  2.  I  decreti  di  cui  al  comma 1  sono adottati su proposta del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
delle  infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata,  sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito
denominato   CNR,   l'Ente   per  le  nuove  tecnologie  l'energia  e
l'ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il  Consiglio  nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.