Art. 6.
    Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
  1.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,   gli   edifici   di  nuova  costruzione  e  quelli  di  cui
all'articolo 3,  comma 2,  lettera a),  sono dotati, al termine della
costruzione  medesima  ed  a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie
di cui all'articolo 4, comma 1.
  2.  La  certificazione  per  gli appartamenti di un condominio puo'
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
    a) su  una  certificazione  comune  dell'intero  edificio,  per i
condomini dotati di un impianto termico comune;
    b) sulla  valutazione  di  un  altro appartamento rappresentativo
dello stesso condominio e della stessa tipologia.
  3.  Nel  caso di compravendita dell'intero immobile o della singola
unita'  immobiliare,  l'attestato  di  certificazione  energetica  e'
allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
  4.  Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica
e'  messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
  5.  L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato
ai  sensi  del  comma 1,  ha una validita' temporale massima di dieci
anni  a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento
di   ristrutturazione   che   modifica   la   prestazione  energetica
dell'edificio o dell'impianto.
  6.  L'attestato  di  certificazione  energetica  comprende  i  dati
relativi  all'efficienza  energetica  propri  dell'edificio, i valori
vigenti  a  norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai
cittadini   di  valutare  e  confrontare  la  prestazione  energetica
dell'edificio.  L'attestato  e'  corredato  da suggerimenti in merito
agli  interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per
il miglioramento della predetta prestazione.
  7.  Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico,
la   cui  metratura  utile  totale  supera  i  1000  metri  quadrati,
l'attestato  di  certificazione  energetica  e'  affisso nello stesso
edificio  a  cui  si  riferisce  in  luogo facilmente visibile per il
pubblico.
  8.  Gli  edifici  di  proprieta'  pubblica  che  sono  oggetto  dei
programmi  di  cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal
Ministero  delle  attivita' produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti
al  rispetto  dei  commi 5  e  6  e  all'affissione dell'attestato di
certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
  9.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i  Ministri  dell'ambiente  e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi  delle  metodologie  di calcolo definite con i decreti di
cui  all'articolo 4,  comma 1,  e tenuto conto di quanto previsto nei
commi precedenti,   predispone   Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione  energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo
anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.