Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie
di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio puo'
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i
condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo
dello stesso condominio e della stessa tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola
unita' immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e'
allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica
e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato
ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale massima di dieci
anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento
di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati
relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori
vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai
cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica
dell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito
agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per
il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico,
la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,
l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso
edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il
pubblico.
8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono oggetto dei
programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal
Ministero delle attivita' produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti
al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di
certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di
cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei
commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo
anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.