Art. 7.
Esercizio    e   manutenzione   degli   impianti   termici   per   la
                 climatizzazione invernale e estiva
  1.  Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio,
o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in
esercizio  gli  impianti  e  provvede  affinche'  siano  eseguite  le
operazioni  di  controllo  e  di manutenzione secondo le prescrizioni
della normativa vigente.
  2.  L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli
impianti  per  la  climatizzazione  invernale ed estiva, esegue dette
attivita'  a  regola  d'arte,  nel  rispetto della normativa vigente.
L'operatore,  al  termine  delle medesime operazioni, ha l'obbligo di
redigere   e   sottoscrivere   un   rapporto   di  controllo  tecnico
conformemente  ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle   norme   di   attuazione,   in   relazione  alle  tipologie  e
potenzialita'  dell'impianto,  da  rilasciare  al  soggetto di cui al
comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.