Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio,
o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in
esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni
della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli
impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette
attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico
conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e
potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al
comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.