Art. 8.
             Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
  1.  La  documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1,
della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita'
stabilite  con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
da  adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
  2.  La  conformita'  delle opere realizzate, rispetto al progetto e
alla  relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal
direttore   dei   lavori,   e  presentata  al  Comune  di  competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara
irricevibile  la  dichiarazione  di  fine  lavori se la stessa non e'
accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
  3.  Una copia della documentazione di cui al comma 1, e' conservata
dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
  4.  Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,
qualificati  e  indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai
fini   del   rispetto   delle   prescrizioni  del  presente  decreto,
accertamenti  e  ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni
dalla  data  di  fine  lavori  dichiarata  dal  committente,  volte a
verificare  la  conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
  5.  I  Comuni  effettuano  le operazioni di cui al comma 4 anche su
richiesta   del   committente,   dell'acquirente   o  del  conduttore
dell'immobile.  Il  costo  degli  accertamenti ed ispezioni di cui al
presente comma e' posto a carico dei richiedenti.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Il  testo  del  comma 1  dell'art.  28  della  legge
          9 gennaio  1991,  n.  10,  citata  nelle  premesse,  e'  il
          seguente:
              «1.  Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,
          deve  depositare  in  comune,  in doppia copia insieme alla
          denuncia  dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
          agli  articoli 25  e  26,  il  progetto  delle opere stesse
          corredate   da  una  relazione  tecnica,  sottoscritta  dal
          progettista   o   dai   progettisti,   che  ne  attesti  la
          rispondenza alle prescrizioni della presente legge.».