Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformita' delle opere realizzate, rispetto al progetto e
alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal
direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara
irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e'
accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e' conservata
dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,
qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai
fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a
verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su
richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore
dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al
presente comma e' posto a carico dei richiedenti.
Nota all'art. 8:
- Il testo del comma 1 dell'art. 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, citata nelle premesse, e' il
seguente:
«1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,
deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse
corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.».