Art. 9.
             Funzioni delle regioni e degli enti locali
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
  2.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza periodica,
privilegiando  accordi  tra  gli enti locali o anche attraverso altri
organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza,   gli   accertamenti   e   le   ispezioni  necessarie
all'osservanza  delle  norme  relative al contenimento dei consumi di
energia    nell'esercizio    e   manutenzione   degli   impianti   di
climatizzazione  e  assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di
questa   attivita'   nel   sistema  delle  ispezioni  degli  impianti
all'interno  degli  edifici  previsto all'articolo 1, comma 44, della
legge  23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il
minor  impatto  possibile  a carico dei cittadini; tali attivita', le
cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti
di  cui  all'articolo 4,  comma 1,  sono  svolte  secondo principi di
imparzialita',  trasparenza,  pubblicita', omogeneita' territoriale e
sono finalizzate a:
    a) ridurre  il  consumo  di  energia  e  i  livelli  di emissioni
inquinanti;
    b) correggere  le  situazioni  non conformi alle prescrizioni del
presente decreto;
    c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
    d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
  3.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo  di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli
enti  o  organismi  preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli
edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace
agli   obblighi   previsti   al   comma 2,   possono   promuovere  la
realizzazione  di  programmi  informatici  per  la  costituzione  dei
catasti   degli  impianti  di  climatizzazione  presso  le  autorita'
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In
questo  caso,  stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di
cui  all'articolo 7,  comma 1,  di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche  del  proprio  impianto  e  le  successive  modifiche
significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare
le  informazioni  relative  all'ubicazione  e  alla titolarita' degli
impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
  4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'
superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le
stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico
nel  suo  complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi
che possono essere correlati.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
riferiscono  periodicamente  alla Conferenza unificata e ai Ministeri
delle   attivita'   produttive,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sullo stato di
attuazione del presente decreto.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  testo  del  comma 44  dell'art.  1  della  legge
          23 agosto  2004,  n.  239,  citata  nelle  premesse,  e' il
          seguente:
              «44.  Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
          al  comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi
          o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, il Governo e'
          delegato  ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  delle
          attivita'   produttive   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge e nel
          rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un
          decreto  legislativo  nel  rispetto dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) riordino  della  normativa  tecnica  impiantistica
          all'interno degli edifici;
                b) promozione  di  un reale sistema di verifica degli
          impianti  di  cui alla lettera a) per accertare il rispetto
          di  quanto  previsto  dall'attuale normativa in materia con
          l'obiettivo  primario  di  tutelare  gli utilizzatori degli
          impianti garantendo un'effettiva sicurezza».
              -  Il  testo  dell'art.  17  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1999,  n.  551 (Regolamento
          recante   modifiche   al   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   26 agosto   1993,   n.   412,  in  materia  di
          progettazione,   installazione,  esercizio  e  manutenzione
          degli   impianti   termici   degli  edifici,  ai  fini  del
          contenimento  dei  consumi  di  energia,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2000, n. 81), e' il seguente:
              «Art. 17 (Istituzione o completamento del catasto degli
          impianti  termici).  -  1. Al fine di costituire il catasto
          degli  impianti  o  di  completare  quello  gia'  esistente
          all'atto  della  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle
          societa' distributrici di combustibile per il funzionamento
          degli  impianti  di  cui  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica  26 agosto  1993,  n.  412,  che  sono  tenute a
          provvedere entro novanta giorni, di comunicare l'ubicazione
          e la titolarita' degli impianti da esse riforniti nel corso
          degli  ultimi  dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti
          dati   alla   provincia  ed  alla  regione,  anche  in  via
          informatica.».