Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica,
privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri
organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di
questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti
all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il
minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le
cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di
imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e
sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni
inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del
presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli
enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli
edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace
agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei
catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita'
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In
questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di
cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche
significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare
le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degli
impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'
superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le
stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico
nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi
che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di
attuazione del presente decreto.
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 44 dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239, citata nelle premesse, e' il
seguente:
«44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un
decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica
all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli
impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto
di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con
l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo un'effettiva sicurezza».
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2000, n. 81), e' il seguente:
«Art. 17 (Istituzione o completamento del catasto degli
impianti termici). - 1. Al fine di costituire il catasto
degli impianti o di completare quello gia' esistente
all'atto della data di entrata in vigore del presente
decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle
societa' distributrici di combustibile per il funzionamento
degli impianti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a
provvedere entro novanta giorni, di comunicare l'ubicazione
e la titolarita' degli impianti da esse riforniti nel corso
degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti
dati alla provincia ed alla regione, anche in via
informatica.».