Art. 11. (Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori) 1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti".