Art. 11.
                 (Giudizio sui titoli di ammissione
                    dei deputati e dei senatori)
   1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art.  66.  - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi  componenti  e  delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di
incompatibilita',  entro  termini  stabiliti dal proprio regolamento.
L'insussistenza  dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte
di  ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati
sono   accertate   con   deliberazione   adottata   dalla  Camera  di
appartenenza a maggioranza dei propri componenti".