Art. 13. (Indennita' parlamentare) 1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita' stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o emolumenti derivanti dalla titolarita' contestuale di altre cariche pubbliche".