Art. 13.
                      (Indennita' parlamentare)
   1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art.  69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita'
stabilita  dalla  legge,  approvata  ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma.
   La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o
emolumenti  derivanti  dalla titolarita' contestuale di altre cariche
pubbliche".